Il Diritto e le Religioni: ebraismo, islamismo, cristianesimo

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Radici sapienziali e parabole storiche dell’ordine giuridico occidentale

Introduzione: Il Nomos e il Sacro

Il diritto contemporaneo vive nell’illusione della propria autoreferenzialità. Ridotto a mera tecnica procedurale, a formalismo geometrico o, di recente, a calcolo probabilistico guidato dall’automatismo algoritmico, il diritto moderno ha dimenticato il proprio cordone ombelicale con la dimensione del sacro. Il termine greco Nomos, prima di indicare la legge positiva, evocava la misura, il confine, l’atto originario del dividere e dell’assegnare la terra. Nelle civiltà che hanno fondato lo spazio mediterraneo e occidentale, questo atto di fondazione dell’ordine non è mai stato un esercizio di pura forza o di convenzione utilitaristica: esso traeva la propria legittimità da una Parola originaria, da una Rivelazione.

Affrontare il rapporto tra il diritto e i tre grandi monoteismi – Ebraismo, Islam, Cristianesimo – non significa compiere un’operazione di archeologia culturale. Al contrario, rappresenta un atto di eccezionale urgenza propedeutica: solo comprendendo come queste tre tradizioni abbiano declinato il rapporto tra la Volontà divina, la norma storica e la coscienza dell’uomo è possibile decifrare l’attuale crisi dell’ordinamento giuridico e la sua deriva tecnocratica. Ciascuna di queste fedi ha configurato un modello unico di transizione dal comando teologico alla regola civica, oscillando tra l’assolutezza del testo e lo sforzo fecondo dell’interpretazione. Continua a leggere

Appunti per un confronto logico e storico tra il prevalente modus operandi del magistrato attuale e quello di un magistrato idealtipico di estrazione weberiana

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Un modo intelligente di comprendere non solo la metamorfosi della magistratura, ma come la sua burocratizzazione abbia preparato il terreno alla deriva algoritmica, consiste nel tentare un confronto tra il modus operandi del magistrato odierno e l’idealtipo weberiano. Max Weber, nella sua analisi della modernità occidentale e del potere legale-razionale (M. Weber, Economia e società. L‘economia, gli ordinamenti e i poteri sociali, Roma, Donzelli, 2022, 5 voll., pubblicato postumo nel 1922 dalla moglie Marianne), descriveva l’apparato burocratico — e dunque anche la magistratura — come una macchina perfetta, prevedibile, impersonale e razionale. Ecco come si articola, in una sintesi logico-storica, questo confronto-contrasto tra il modello teorico e la prassi contemporanea. Continua a leggere

Il Diritto Asimmetrico della Tecnica: l’Intelligenza Artificiale come Scudo del Cittadino e Tabù del Giudice   

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Introduzione: il ribaltamento assiologico della prospettiva tecnocratica

Il dibattito contemporaneo sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari sconta un grave peccato di ingenuità strutturale, indotto da una retorica neoliberale che elegge l’efficienza standardizzata a valore supremo della giurisdizione. La dottrina maggioritaria tende a considerare l’algoritmo come un’entità intrinsecamente neutrale, un solvente universale capace di azzerare l’arretrato dei tribunali e ottimizzare i flussi decisionali. Questa visione, tuttavia, occulta la natura intrinsecamente politica della tecnologia e rischia di scardinare le fondamenta della democrazia costituzionale. La giustizia non è un’equazione da risolvere, né un processo logistico da automatizzare, ma un atto eminentemente umano di interpretazione valoriale, di comprensione del dolore e di composizione dei conflitti sociali. Per sottrarre la giurisdizione a questa deriva nichilistica, si impone un radicale ribaltamento della prospettiva comune. Mentre il discorso pubblico dominante concepisce l’IA come uno strumento di potenziamento del potere statale e dell’organo giudicante, il presente saggio teorizza una traiettoria diametralmente opposta, fondata su una declinazione asimmetrica dello strumento tecnologico. L’Intelligenza Artificiale deve essere configurata come un’opportunità di emancipazione, di compensazione e di difesa per il singolo cittadino, rimanendo al contempo un assoluto tabù, un divieto categorico e invalicabile per l’organo giudicante e per l’apparato inquirente dello Stato in sede formale. L’algoritmo, in altri termini, deve operare come scudo della persona contro l’asimmetria del potere, mai come spada dell’autorità. Continua a leggere

L’articolo 21, una penosa menzogna

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1.Il paradosso costituzionale e lo scudo del potere

La retorica costituzionale ci ha abituati a considerare l’Articolo 21 come la pietra angolare della democrazia, il baluardo intangibile della libertà del cittadino comune di fronte al potere. Nella realtà pratica del diritto positivo, tuttavia, questa disposizione si rivela spesso una penosa menzogna, una concessione formale svuotata di reale efficacia protettiva. Esiste un’asimmetria intrinseca e strutturale nel modo in cui l’ordinamento tutela la parola: il potere diffama e qualifica legalmente la vita dei cittadini protetto da scudi istituzionali, mentre al cittadino che subisce l’ingiustizia viene imposto il bavaglio del tecnicismo e della sottomissione formale. Se qualcuno usa parole pesanti contro di te senza prove solide, dovresti avere il sacrosanto diritto di replicare con la stessa durezza. È il principio del “ripagare con la stessa moneta”. Tuttavia, nel diritto italiano, il magistrato nell’esercizio delle sue funzioni (quindi all’interno di una sentenza) gode di una tutela e di una sfera di azione diverse rispetto al privato cittadino. Se un giudice scrive, anche semplicemente in forma allusiva, che un comportamento è “truffaldino” o “disonesto”, lo sta facendo esercitando il potere giurisdizionale dello Stato. Anche se ha torto marcio, quell’atto è coperto dall’immunità funzionale, a meno che non si dimostri un dolo specifico. La vera trappola scatta nella reazione: se il cittadino reagisce “con la stessa moneta” pubblicamente, attribuendo al magistrato un modo preconcetto di indagare e giudicare, un modo prevenuto o capzioso di analizzare i fatti, una sostanziale tendenziosità di interpretare una controversia, il sistema non valuta la provocazione subìta nella sentenza, ma valuta solo l’attacco del cittadino. Quella che si può chiamare giustamente “creativa interpretazione” è il potere di valutazione del giudice che si troverebbe a giudicare la presunta diffamazione. E quel giudice sarà, inevitabilmente, un collega del magistrato che si sta criticando. Questo è il motivo per cui il tavolo è inclinato e il gioco, dal punto di vista del cittadino e dell’osservatore giuridico obiettivo, è intrinsecamente truccato. La “critica razionale” purtroppo si scontra con la forza bruta delle norme penali. Continua a leggere

Una chiesetta mariana a 20 metri da un placido mare pugliese

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Come Geremia

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Non ho paura di essere come Geremia.
Geremia temeva la calunnia, io temo l’indifferenza.
Perché il vero dramma che vedo nel mio tempo non è l’odio verso Dio, ma la sua irrilevanza. Vedo cristiani che non si sentono amati da Dio e che vivono come se il Vangelo fosse soltanto una parola antica, incapace di incendiare il cuore. E questo mi ferisce. Avverto un’assenza. Un vuoto. L’ennesimo vuoto dentro questo frammento di Paradiso che ci è stato consegnato come promessa. Continua a leggere

Fiera integrità

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Splendi di luce finta e dorata,

falsa dea di qualche giorno incantato.

Le tue labbra, corrotte e bugiarde,

han parole che accendono ardore,

ma gelano l’anima e il cuore.

 

Disonesta nel passo e nell’atto,

vendi sguardi languidi a buon mercato,

e di baci intridi ogni inganno.

Lasciva ti mostri, lasciva ti celi,

mentre strappi e calpesti i miei veli.

 

Sei sirena di canti tossici,

che seduce per puro diletto.

Nutri il vuoto col tuo tradimento,

giocando col fuoco d’un falso affetto.

 

Ora specchiati in questo mio canto:

la tua tela di menzogna è scoperta,

e la mia anima, percossa ma desta,

ti lascia al tuo sterile incanto.

 

È vero, sai, meriti individui alti e belli,

vuoti specchi del tuo stesso livello,

gente d’infamia, senza onore e senza cervello.

 

Anonimo